Comunicazione all'Agenzia delle Entrate senza applicazione della "remissione in bonis"
(risposta interpello Agenzia delle Entrate 18.9.2023 n. 429)
Con la risposta a interpello 18.9.2023 n. 429, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che, in caso fattura di conguaglio dell'energia elettrica "tardiva" con indicazione di ulteriori costi per il terzo trimestre 2022, è possibile beneficiare del maggior credito d'imposta presentando la comunicazione e utilizzando il credito in compensazione entro il 30.9.2023.Nello specifico, la fattura è successiva al termine (16.3.2023) per effettuare la comunicazione relativa ai crediti energia e gas maturati nel terzo e quarto trimestre 2022, prevista a pena di decadenza dalla fruizione del credito residuo (art. 1 co. 6 del DL 176/2022). Secondo l'Agenzia delle Entrate, nel caso di specie:
- l'impresa può presentare la suddetta comunicazione ove sia in grado di provare l'esistenza del requisito sostanziale, vale a dire il sostenimento dei costi per consumo energetico imputabili per competenza al periodo di riferimento;
- la mancata comunicazione non può configurarsi come una violazione, neanche di tipo formale, per cui non deve essere applicata la remissione in bonis con versamento della relativa sanzione di 250,00 euro.