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Crediti d'imposta energia e gas maturati nel 2022 - Fattura di conguaglio "tardiva"

Pubblicato il 19 settembre 2023 Il Sole 24 Ore; Eurocoference; Eutekne; Seac;

Comunicazione all'Agenzia delle Entrate senza applicazione della "remissione in bonis" 

(risposta interpello Agenzia delle Entrate 18.9.2023 n. 429)

Con la risposta a interpello 18.9.2023 n. 429, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che, in caso fattura di conguaglio dell'energia elettrica "tardiva" con indicazione di ulteriori costi per il terzo trimestre 2022, è possibile beneficiare del maggior credito d'imposta presentando la comunicazione e utilizzando il credito in compensazione entro il 30.9.2023.Nello specifico, la fattura è successiva al termine (16.3.2023) per effettuare la comunicazione relativa ai crediti energia e gas maturati nel terzo e quarto trimestre 2022, prevista a pena di decadenza dalla fruizione del credito residuo (art. 1 co. 6 del DL 176/2022). Secondo l'Agenzia delle Entrate, nel caso di specie:
  • l'impresa può presentare la suddetta comunicazione ove sia in grado di provare l'esistenza del requisito sostanziale, vale a dire il sostenimento dei costi per consumo energetico imputabili per competenza al periodo di riferimento;
  • la mancata comunicazione non può configurarsi come una violazione, neanche di tipo formale, per cui non deve essere applicata la remissione in bonis con versamento della relativa sanzione di 250,00 euro.

Prossime scadenze

Calendario
Scadenza del 30 luglio 2025
Mod. REDDITI 2025 Persone fisiche

Soggetti che non beneficiano della proroga.Termine entro il quale effettuare i versamenti, con la maggiorazione dello 0,40%, relativi a:saldo IVA 2024 con maggiorazione dell’1,6% (0,4% per ...

Scadenza del 30 luglio 2025
Mod. REDDITI 2025 Società di persone

Soggetti che non beneficiano della proroga.Termine entro il quale effettuare i versamenti, con la maggiorazione dello 0,40%, relativi a:saldo IVA 2024 con maggiorazione dell’1,6% (0,4% per ...

Scadenza del 30 luglio 2025
Mod. REDDITI 2025 Società di capitali ed enti non commerciali

Soggetti che non beneficiano della proroga.Termine entro il quale effettuare, da parte dei soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare i versamenti, con la maggiorazione dello 0,40...

Scadenza del 30 luglio 2025
Affrancamento “straordinario” riserve in sospensione d’imposta

Soggetti che non beneficiano della prorogaVersamento, con la maggiorazione dello 0,40%, prima rata imposta sostitutiva dovuta (10%) per l'affrancamento del saldo attivo di rivalutazione / fo...