Notizia

Plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni in società residenti

Pubblicato il 26 settembre 2023 Il Sole 24 Ore; Eurocoference; Eutekne; Seac;

Secondo la sentenza Cass. 25.9.2023 n. 27267, le plusvalenze realizzate da una società non residente a seguito della cessione di una partecipazione in una società italiana, ove imponibili in Italia, devono scontare il medesimo carico impositivo di quello ritratto da una società residente che opera la medesima cessione.

La disparità di trattamento risulta, infatti, contraria alla libertà di stabilimento ex art. 49 del TFUE.

Pertanto, dovrebbe essere possibile beneficiare della participation exemption ex art. 87 del TUIR ove ricorrano i requisiti.

Il caso di specie riguarda una società residente in Francia che ha venduta una partecipazione in una società italiana e al cedente è stato riconosciuto il diritto al rimborso della differenza tra quanto versato e quanto, invece, dovuto ove fosse spettata la participation exemption.


Prossime scadenze

Calendario
Scadenza del 25 settembre 2025
Iva comunitaria Elenchi intrastat mensili

Presentazione in via telematica degli elenchi riepilogativi delle cessioni di beni / servizi resi, registrati o soggetti a registrazione, relativi a agosto (soggetti mensili).

Scadenza del 30 settembre 2025
Iva Dichiarazione mensile e liquidazione IOSS

Invio telematico della dichiarazione IVA IOSS del mese di agosto relativa alle vendite a distanza di beni importati (in spedizioni di valore intrinseco non superiore a € 150) da parte d...

Scadenza del 30 settembre 2025
Iva Comunicazione liquidazioni periodiche

Invio telematico dei dati delle liquidazioni periodiche IVA relative:ai mesi di aprile / maggio / giugno (soggetti mensili);al secondo trimestre (soggetti trimestrali); utilizzando l’apposi...

Scadenza del 30 settembre 2025
Imposta di bollo trimestrale fatture elettroniche

Versamento dell’imposta di bollo dovuta per le fatture elettroniche senza IVA (ad esempio, esenti / fuori campo IVA) di importo superiore a € 5.000 del primo e/o secondo trimestre...