Se il recapito non è possibile, la fattura elettronica viene messa a disposizione del soggetto passivo nell'area riservata del sito web dell'Agenzia delle Entrate e il fornitore ne dà comunicazione al cliente. In questo caso, la data di ricezione coincide con il momento in cui il cessionario o committente prende visione del documento. L'Agenzia delle Entrate, con risposta a interpello 26.9.2023 n. 435, ha affermato che tale azione non può essere arbitrariamente procrastinata, posto che da ciò conseguirebbe un indebito rinvio del dies a quo per l'esercizio della detrazione.
Il caso esaminato dall'Amministrazione finanziaria riguardava una società che si rendeva conto, nel 2022, di non disporre di alcune fatture relative ad acquisti effettuati nel 2021, di cui pure aveva le copie inviate dai fornitori. Solo nel 2023 detta società prendeva visione delle fatture nella propria area riservata.
Per l'Agenzia delle Entrate non è possibile esercitare il diritto alla detrazione dell'IVA da tale data. Il soggetto passivo, in questo caso, era a conoscenza del fatto che le operazioni cui le fatture si riferivano erano già state effettuate e che, pertanto, l'imposta era esigibile. Inoltre, essendo in possesso delle copie di cortesia, avrebbe dovuto attivarsi per recuperare tempestivamente le fatture elettroniche nella propria area riservata.