Notizia

Imposta sostitutiva sul valore delle crypto-attività – termine di versamento – proroga al 15.11.2023

Pubblicato il 29 settembre 2023 Il Sole 24 Ore; Eurocoference; Eutekne; Seac;

Il DL "Proroghe Fisco", approvato dal Consiglio dei Ministri, prevede la proroga dal 30.9.2023 al 15.11.2023 dei "termini per il versamento dell'imposta sostitutiva delle cripto-attività, il cui regime fiscale è stato ridefinito in legge di bilancio.
Originariamente, questa proroga era stata prevista dalla bozza del DL "Energia" ed è stata poi inserita nel provvedimento in argomento.
Si tratta dell'imposta sostitutiva del 14% necessaria per la rideterminazione opzionale del valore delle cripto-attività possedute all'1.1.2023 ex art. 1 co. 133 della L. 197/2022 (legge di bilancio 2023).
Tale imposta può essere rateizzata fino a un massimo di tre rate annuali di pari importo, a partire dalla scadenza prevista dalla norma.
Secondo l'attuale art. 67 co. 1 lett. c-sexies) del TUIR, i redditi derivanti dalle cessioni, rimborsi e detenzione di tutte le attività virtuali diverse dagli strumenti finanziari digitali costituiscono un'unica base imponibile tassata come "reddito diverso" (imposta sostitutiva del 26%), prescindendo dal bene o servizio oggetto della rappresentazione digitale. La rivalutazione, quindi, in determinati casi può risultare conveniente.

Prossime scadenze

Calendario
Scadenza del 16 marzo 2026
Iva Liquidazione mensile e saldo annuale

Liquidazione IVA riferita a febbraio e versamento dell’imposta dovuta;versamento saldo IVA 2025, in un’unica soluzione o in forma rateale. È possibile differire il versamento a...

Scadenza del 16 marzo 2026
Isi e Iva Apparecchi intrattenimento

Versamento dell’ISI (codice tributo 5123) e dell’IVA forfetaria (codice tributo 6729) dovute per il 2026 relativamente agli apparecchi da divertimento ed intrattenimento di cui a...

Scadenza del 16 marzo 2026
Irpef Ritenute alla fonte redditi di lavoro dipendente e assimilati

Versamento delle ritenute operate a febbraio relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi – codice tributo 1001).

Scadenza del 16 marzo 2026
Irpef Ritenute alla fonte redditi di lavoro autonomo

Versamento delle ritenute operate a febbraio per redditi di lavoro autonomo (codice tributo 1040).