Il DL "Proroghe Fisco", approvato dal Consiglio dei Ministri, prevede la proroga dal 30.9.2023 al 15.11.2023 dei "termini per il versamento dell'imposta sostitutiva delle cripto-attività, il cui regime fiscale è stato ridefinito in legge di bilancio.
Originariamente, questa proroga era stata prevista dalla bozza del DL "Energia" ed è stata poi inserita nel provvedimento in argomento.
Si tratta dell'imposta sostitutiva del 14% necessaria per la rideterminazione opzionale del valore delle cripto-attività possedute all'1.1.2023 ex art. 1 co. 133 della L. 197/2022 (legge di bilancio 2023).
Tale imposta può essere rateizzata fino a un massimo di tre rate annuali di pari importo, a partire dalla scadenza prevista dalla norma.
Secondo l'attuale art. 67 co. 1 lett. c-sexies) del TUIR, i redditi derivanti dalle cessioni, rimborsi e detenzione di tutte le attività virtuali diverse dagli strumenti finanziari digitali costituiscono un'unica base imponibile tassata come "reddito diverso" (imposta sostitutiva del 26%), prescindendo dal bene o servizio oggetto della rappresentazione digitale. La rivalutazione, quindi, in determinati casi può risultare conveniente.