L'art. 38-ter del DPR 633/72 prevede che i soggetti passivi extra UE, privi di una stabile organizzazione in Italia, possano chiedere il rimborso dell'IVA assolta nel territorio dello Stato, purché ricorrano le seguenti condizioni (cfr. risposta a interpello Agenzia delle Entrate 9.5.2022 n. 248):
- assenza di operazioni attive territorialmente rilevanti in Italia nel periodo del rimborso, eccetto le operazioni soggette ad IVA con il meccanismo del reverse charge, le prestazioni di trasporto e relative operazioni accessorie non imponibili ex art. 9 del DPR 633/72 e le operazioni effettuate ai sensi dell'art.74-septies del DPR 633/72;
- inerenza all'attività del soggetto passivo extra UE degli acquisti o delle importazioni di beni e/o di servizi, con riferimento ai quali si chiede il rimborso dell'imposta;
- detraibilità in Italia dell'IVA chiesta a rimborso, ai sensi degli artt. 19, 19-bis1 e 19-bis2 del DPR 633/72;
- reciprocità di trattamento degli operatori italiani nello Stato estero di appartenenza del soggetto passivo.
La sussistenza di quest'ultima condizione è stata finora riconosciuta con riguardo a Israele, Norvegia e Svizzera. Non è stato ancora espressamente precisato se gli operatori britannici possano chiedere o meno il rimborso "diretto" dell'IVA assolta in uno Stato membro dell'UE.