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Acquisti effettuati nel 2022 in paese diverso da quello di stabilimento – soggetti residenti in paesi extra Ue con condizioni di reciprocità

Pubblicato il 29 settembre 2023 Il Sole 24 Ore; Eurocoference; Eutekne; Seac;

L'art. 38-ter del DPR 633/72 prevede che i soggetti passivi extra UE, privi di una stabile organizzazione in Italia, possano chiedere il rimborso dell'IVA assolta nel territorio dello Stato, purché ricorrano le seguenti condizioni (cfr. risposta a interpello Agenzia delle Entrate 9.5.2022 n. 248):
  • assenza di operazioni attive territorialmente rilevanti in Italia nel periodo del rimborso, eccetto le operazioni soggette ad IVA con il meccanismo del reverse charge, le prestazioni di trasporto e relative operazioni accessorie non imponibili ex art. 9 del DPR 633/72 e le operazioni effettuate ai sensi dell'art.74-septies del DPR 633/72;
  • inerenza all'attività del soggetto passivo extra UE degli acquisti o delle importazioni di beni e/o di servizi, con riferimento ai quali si chiede il rimborso dell'imposta;
  • detraibilità in Italia dell'IVA chiesta a rimborso, ai sensi degli artt. 19, 19-bis1 e 19-bis2 del DPR 633/72;
  • reciprocità di trattamento degli operatori italiani nello Stato estero di appartenenza del soggetto passivo.
La sussistenza di quest'ultima condizione è stata finora riconosciuta con riguardo a Israele, Norvegia e Svizzera. Non è stato ancora espressamente precisato se gli operatori britannici possano chiedere o meno il rimborso "diretto" dell'IVA assolta in uno Stato membro dell'UE.

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