Nel caso della cessione di un ramo d'azienda tra due stabili organizzazioni italiane, appartenenti a due distinti gruppi multinazionali esteri, l'Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello 28.9.2023 n. 438, ha concluso che:
- la nozione civilistica d'azienda è assunta anche ai fini fiscali e, pertanto, non può configurarsi una prestazione di servizi anche qualora il ramo d'azienda sia composto principalmente da beni immateriali;
- l'azienda è territorialmente rilevante in Italia, ai sensi dell'art. 7-bis del DPR 633/72, in quanto l'azienda (o il ramo di azienda) risulta ivi ubicata;
- il trasferimento non ha rilievo ai fini IVA in carenza del presupposto oggettivo ex art. 2 co. 3 lett. b) del DPR 633/72, con conseguente applicazione dell'imposta di registro per effetto del principio di "alternatività" di cui all'art. 40 del DPR 131/86;
- trattandosi di un trasferimento di azienda esistente in Italia, l'atto è soggetto a registrazione, con applicazione dell'imposta proporzionale, sebbene formato all'estero, ai sensi dell'art. 2 lett. d) del DPR131/86;
- l'imposta di registro è applicabile con le aliquote previste per i singoli beni aziendali, se i corrispettivi vengono indicati separatamente per le varie componenti (immobili, mobili, crediti, ecc.).