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Credito d’imposta energia e gas relativi al I e III trimestre 2023 – utilizzo in compensazione mediante il modello F24 – anticipo del termine dal 31.12.2023 al 16.11.2023 – novità del dl 132/2023 (c.d. dl “proroghe fisco”)

Pubblicato il 03 ottobre 2023 Il Sole 24 Ore; Eurocoference; Eutekne; Seac;

L'art. 7 del DL 132/2023 ha anticipato dal 31.12.2023 al 16.11.2023 (non 15.11.2023 come inizialmente annunciato dal Consiglio dei Ministri) il termine per l'utilizzo dei crediti d'imposta energia e gas relativi al I e II trimestre 2023 (art. 1 co. 7 della L. 197/2022 e art. 4 del DL 34/2023), riducendo quindi il periodo per la fruizione. Tali crediti d'imposta sono utilizzabili esclusivamente in compensazione mediante il modello F24, ai sensi dell'art. 17 del DLgs. 241/97, senza applicazione dei limiti ordinari alle compensazioni, entro il nuovo termine del 16.11.2023. Posto che i crediti possono essere ceduti, solo per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione (fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di soggetti "qualificati"), il cessionario può utilizzare tali crediti nel modello F24 sempre entro il medesimo termine. In nessun caso, anche ove non utilizzato entro il termine, il credito d'imposta dà luogo a rimborso (cfr.circ. Agenzia delle Entrate 24/2023, § 1.1, e risposta a interpello 8/2023).

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