Con la sentenza 22.8.2023 n. 25013, la Corte di Cassazione ha affermato che l'IVA assolta su una cessione di beni, che viene riqualificata in una cessione d'azienda, non può essere oggetto di detrazione da parte del cessionario nell'ambito della propria posizione IVA, ma può essere chiesta in restituzione dal cessionario al cedente, il quale a sua volta ha diritto di chiederla in restituzione all'Amministrazione finanziaria. Il cedente potrà avvalersi dell'istituto della restituzione dell'imposta di cui all'art. 30-ter del DPR 633/72, entro il termine di due anni dall'avvenuta restituzione al cessionario o committente dell'importo pagato a titolo di rivalsa, a condizione che il versamento effettuato sia estraneo a un contesto di frode fiscale. Nel caso in cui la restituzione al cessionario dell'importo addebitato a titolo di rivalsa dell'IVA non abbia avuto luogo, perché il cedente non l'ha mai in concreto incassata dal cessionario, il termine biennale di cui al citato art. 30-ter decorre da quando l'accertamento sulla maggiore imposta di registro, dovuta sull'atto riqualificato in cessione d'azienda, è diventato definitivo.