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Risoluzione per impossibilità sopravvenuta - caparra (cass. 31.7.2023 n.23209)

Pubblicato il 04 ottobre 2023 Il Sole 24 Ore; Eurocoference; Eutekne; Seac;

Con la sentenza 31.7.2023 n. 23209, la Corte di Cassazione fa chiarezza sui presupposti necessari per il riconoscimento del diritto al pagamento del doppio della caparra confirmatoria ex art. 1385 c.c., precisando che essa costituisce una forma anticipata convenzionale e forfettaria di risarcimento del danno, la quale postula il colpevole inadempimento della controparte e il conseguente recesso per giusta causa del creditore. Il diritto alla ritenzione della caparra o del suo doppio non può, invece, essere correlato alla risoluzione del contratto per impossibilità sopravvenuta dell'esecuzione ex artt. 1256 e 1463 c.c.: quest'ultima si fonda sulla circostanza che l'adempimento della prestazione da parte del debitore o l'utilizzazione della stessa ad opera della controparte sia divenuto impossibile per fatto non imputabile al debitore e, perciò, non sanzionabile con l'insorgenza di un'obbligazione di risarcimento del danno.


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