Notizia

Risoluzione per impossibilità sopravvenuta - caparra (cass. 31.7.2023 n.23209)

Pubblicato il 04 ottobre 2023 Il Sole 24 Ore; Eurocoference; Eutekne; Seac;

Con la sentenza 31.7.2023 n. 23209, la Corte di Cassazione fa chiarezza sui presupposti necessari per il riconoscimento del diritto al pagamento del doppio della caparra confirmatoria ex art. 1385 c.c., precisando che essa costituisce una forma anticipata convenzionale e forfettaria di risarcimento del danno, la quale postula il colpevole inadempimento della controparte e il conseguente recesso per giusta causa del creditore. Il diritto alla ritenzione della caparra o del suo doppio non può, invece, essere correlato alla risoluzione del contratto per impossibilità sopravvenuta dell'esecuzione ex artt. 1256 e 1463 c.c.: quest'ultima si fonda sulla circostanza che l'adempimento della prestazione da parte del debitore o l'utilizzazione della stessa ad opera della controparte sia divenuto impossibile per fatto non imputabile al debitore e, perciò, non sanzionabile con l'insorgenza di un'obbligazione di risarcimento del danno.


Prossime scadenze

Calendario
Scadenza del 25 settembre 2025
Iva comunitaria Elenchi intrastat mensili

Presentazione in via telematica degli elenchi riepilogativi delle cessioni di beni / servizi resi, registrati o soggetti a registrazione, relativi a agosto (soggetti mensili).

Scadenza del 30 settembre 2025
Iva Dichiarazione mensile e liquidazione IOSS

Invio telematico della dichiarazione IVA IOSS del mese di agosto relativa alle vendite a distanza di beni importati (in spedizioni di valore intrinseco non superiore a € 150) da parte d...

Scadenza del 30 settembre 2025
Iva Comunicazione liquidazioni periodiche

Invio telematico dei dati delle liquidazioni periodiche IVA relative:ai mesi di aprile / maggio / giugno (soggetti mensili);al secondo trimestre (soggetti trimestrali); utilizzando l’apposi...

Scadenza del 30 settembre 2025
Imposta di bollo trimestrale fatture elettroniche

Versamento dell’imposta di bollo dovuta per le fatture elettroniche senza IVA (ad esempio, esenti / fuori campo IVA) di importo superiore a € 5.000 del primo e/o secondo trimestre...