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Ravvedimento dei corrispettivi - violazioni commesse dall'1.1.2022 al 30.6.2023 (provv. agenzia delle entrate 3.10.2023 n. 352652)

Pubblicato il 04 ottobre 2023 Il Sole 24 Ore; Eurocoference; Eutekne; Seac;

Grazie al c.d. decreto "Energia" (DL 131/2023) possono essere regolarizzate le violazioni sulla mancata certificazione dei corrispettivi, come segnalato dall'Agenzia delle Entrate con il comunicato stampa del 3.10.2023. I soggetti che hanno commesso detta violazione dall'1.1.2022 al 30.6.2023, possono beneficiare del ravvedimento speciale entro il 15.12.2023 anche con violazione constatata fino al 31.10.2023, purché non raggiunti dall'atto di contestazione della sanzione. Occorrerà ravvedere anche le violazioni in tema di dichiarazione IVA e le ulteriori violazioni in tema di versamenti ai fini delle imposte sui redditi. In base al provv. Agenzia delle Entrate 3.10.2023 n. 352652, verranno recapitate ai contribuenti lettere di compliance che invitano al ravvedimento operoso emesse sulla base delle comunicazioni ex art. 22 co.5 del DL 124/2019.
L'Erario dispone di informazioni relative ai pagamenti elettronici ricevuti ed è in grado di individuare le discrasie incrociando ciò con i corrispettivi telematici.

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Calendario
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Scadenza del 30 settembre 2025
Iva Comunicazione liquidazioni periodiche

Invio telematico dei dati delle liquidazioni periodiche IVA relative:ai mesi di aprile / maggio / giugno (soggetti mensili);al secondo trimestre (soggetti trimestrali); utilizzando l’apposi...

Scadenza del 30 settembre 2025
Imposta di bollo trimestrale fatture elettroniche

Versamento dell’imposta di bollo dovuta per le fatture elettroniche senza IVA (ad esempio, esenti / fuori campo IVA) di importo superiore a € 5.000 del primo e/o secondo trimestre...