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Revisione della disciplina - novità della l. 111/2023 (legge delega di riforma fiscale)

Pubblicato il 05 ottobre 2023 Il Sole 24 Ore; Eurocoference; Eutekne; Seac;

Riguardo alle novità della legge delega per la riforma fiscale che riguardano il reddito d'impresa, l'art. 6 co. 1 lett. d) della L. 111/2023 prevede la "revisione della disciplina della deducibilità degli interessi passivi anche attraverso l'introduzione di apposite franchigie, fermo restando il contrasto dell'erosione della base imponibile realizzata dai gruppi societari transnazionali". Per i soggetti IRES, l'art. 96 del TUIR prevede che gli interessi passivi e gli oneri assimilati siano deducibili in ciascun periodo di imposta sino a concorrenza degli interessi attivi e dei proventi assimilati e, per l'eventuale eccedenza, nel limite del 30% del ROL "fiscale". La Relazione al Ddl. delega evidenzia che questo assetto, il quale deriva dal recepimento dell'art. 4 della direttiva 2016/1164/Ue (c.d. direttiva ATAD 1), non risulta coerente con le finalità di rilancio delle attività produttive. Gli Autori osservano che non sono state recepite, all'atto della riforma del 2018, tre importanti deroghe contenute nella direttiva. In particolare, non si è fatto ricorso alla possibilità di escludere dai limiti alla deduzione degli interessi passivi le imprese non appartenenti a un gruppo, in quanto inidonee per definizione a dar luogo a effetti di erosione della base imponibile, come pure le imprese facenti parti di gruppi, che presentino un ammontare complessivo di interessi passivi non superiore alla soglia di 3 milioni di euro.

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Affrancamento “straordinario” riserve in sospensione d’imposta

Proroga Soggetti ISAVersamento, con la maggiorazione dello 0,40%, prima rata imposta sostitutiva dovuta (10%) per l'affrancamento del saldo attivo di rivalutazione / fondi / riserve in sospe...