Riguardo alle novità della legge delega per la riforma fiscale che riguardano il reddito d'impresa, l'art. 6 co. 1 lett. d) della L. 111/2023 prevede la "revisione della disciplina della deducibilità degli interessi passivi anche attraverso l'introduzione di apposite franchigie, fermo restando il contrasto dell'erosione della base imponibile realizzata dai gruppi societari transnazionali". Per i soggetti IRES, l'art. 96 del TUIR prevede che gli interessi passivi e gli oneri assimilati siano deducibili in ciascun periodo di imposta sino a concorrenza degli interessi attivi e dei proventi assimilati e, per l'eventuale eccedenza, nel limite del 30% del ROL "fiscale". La Relazione al Ddl. delega evidenzia che questo assetto, il quale deriva dal recepimento dell'art. 4 della direttiva 2016/1164/Ue (c.d. direttiva ATAD 1), non risulta coerente con le finalità di rilancio delle attività produttive. Gli Autori osservano che non sono state recepite, all'atto della riforma del 2018, tre importanti deroghe contenute nella direttiva. In particolare, non si è fatto ricorso alla possibilità di escludere dai limiti alla deduzione degli interessi passivi le imprese non appartenenti a un gruppo, in quanto inidonee per definizione a dar luogo a effetti di erosione della base imponibile, come pure le imprese facenti parti di gruppi, che presentino un ammontare complessivo di interessi passivi non superiore alla soglia di 3 milioni di euro.