Nell'ipotesi in cui l'oggetto della cessione immobiliare sia un fabbricato da demolire, l'operazione potrebbe astrattamente essere inquadrata come:
- la cessione di un fabbricato (in regime di esenzione o imponibilità su opzione, a determinate condizioni), ai sensi dell'art. 10 co. 1 nn. 8-bis) e 8-ter) del DPR 633/72;
- la cessione di un terreno fabbricabile, soggetta ad IVA nei modi ordinari con aliquota piena.
Secondo la Corte di Giustizia Ue 4.9.2019, causa C-71/18, si configura la cessione di un fabbricato nelle ipotesi in cui, al momento del trasferimento, l'immobile risulti ancora effettivamente utilizzabile e non vi sia un coinvolgimento del venditore nella fase di demolizione. Secondo la Cassazione 7.3.2023 n. 6788, ai fini della qualificazione IVA dell'operazione, la sola intenzione delle parti non può prevalere rispetto alle risultanze oggettive della compravendita immobiliare. È possibile qualificare l'operazione come una cessione di area edificabile nella sola ipotesi in cui ricorrano elementi negoziali tali per cui si possa ritenere che la demolizione non sia indipendente rispetto alla vendita, bensì "saldata a questa in un'unitaria regolamentazione contrattuale".