La sentenza Cass. 5.9.2023 n. 25859 ha chiarito che il contribuente che presentata l'istanza di rimborso impugna il silenzio-rifiuto deve provare i fatti che dimostrano il diritto al rimborso chiesto, senza poter sostenere di non esservi tenuto (nel caso deciso si trattava della certificazione delle ritenute d'acconto) in quanto si tratta di documenti già nella disponibilità dell'Ufficio. L'obbligo di collaborazione è disciplinato sia dall'art. 6 co. 4 della L. 212/2000, che individua un obbligo per gli Uffici, sia dall'art. 7 co. 1 lett. f) del DL 70/2011, il quale individua in capo ai contribuenti il diritto di non fornire informazioni già in possesso dell'Agenzia delle Entrate. Nelle liti di rimborso la violazione del dovere di non chiedere documenti già nella disponibilità degli uffici non ha conseguenze per l'Ufficio in relazione a quei documenti che il ricorrente ha l'obbligo processuale di produrre per adempiere ad un onere probatorio. Diverse sono le conseguenze nel caso in cui si tratti di documenti che devono essere prodotti dagli uffici.