Il Ministero del Lavoro, con Circolare n. 9 del 9 ottobre 2023, ha fornito le tanto attese indicazioni, peraltro condivise con l'Ispettorato Nazionale del Lavoro, in merito alle novità contenute nell'art. 24 del DL n. 48/2023, come modificato dalla Legge di conversione n. 85/2023, relative alla disciplina dei contratti a termine. In particolare, il documento fornisce i chiarimenti sulla corretta interpretazione dell’art. 24, comma 1 ter, del DL citato che ha l’effetto di consentire ulteriori contratti di lavoro a termine privi di causale per la durata massima di dodici mesi, indipendentemente da eventuali rapporti già intercorsi tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore prima dell’entrata in vigore del decreto-legge n. 48 del 2023. La disposizione, infatti, prevede che, ai fini del raggiungimento del limite massimo di dodici mesi, si debba tenere conto unicamente dei contratti di lavoro stipulati a decorrere dal 5 maggio 2023. L’espressione “contratti stipulati”, ha chiarito il Ministero, è riferita sia ai rinnovi di precedenti contratti di lavoro a termine sia alle proroghe di contratti già in essere.