Il 9 ottobre è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 236 il decreto ministeriale che attesta l’operatività del sistema di comunicazione dei dati e delle informazioni rilevanti, giorno da cui scattano i 60 giorni entro cui i soggetti obbligati dovranno alimentare il nuovo registro. Il termine, che è perentorio, cadendo in un giorno festivo ma subito antecedente il sabato e la domenica è prorogato ex lege all’11 dicembre. Da sottolineare che nelle more amministrative italiane, tra l’altro, la Corte di giustizia Ue (cause riunite C-37/20 e C-601/20 del 22 novembre scorso) ha risolto uno dei temi più spinosi al riguardo, relativo all’accesso pubblico indiscriminato al registro, giudicato come «grave ingerenza» nei diritti fondamentali al rispetto della vita privata e alla protezione dei dati personali. In questo senso il Registro italiano sarà tra i più evoluti poiché richiede la registrazione per l’accesso, concede l’utilizzo dei dati solo per specifici adempimenti antiriciclaggio e darà la possibilità di opposizione motivata agli interessati.
I dati e le informazioni sulla titolarità effettiva sono resi mediante autodichiarazione, utilizzando il modello di comunicazione unica di impresa. La comunicazione va effettuata all’ufficio del registro imprese della Camera di commercio territorialmente competente. Variazioni rispetto ai dati e alle informazioni sul titolare effettivo devono essere comunicate entro 30 giorni dal compimento dell’atto. Con cadenza annuale è necessario confermare dati e informazioni già trasmesse, entro 12 mesi dalla prima comunicazione o dall’ultima della loro variazione o dall’ultima conferma. Le imprese con personalità giuridica possono effettuare la conferma con il deposito del bilancio. Gli adempimenti sono telematici ed esenti da bollo.