L’omessa comunicazione delle informazioni sul titolare effettivo è punita sul piano amministrativo con la sanzione pecuniaria da 103 euro a 1.032 euro. Spetta alla Camera di commercio territorialmente competente provvedere all’accertamento e alla contestazione della violazione dell’obbligo e all’irrogazione della relativa sanzione amministrativa. Trovano applicazione le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.
Pertanto, la violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente o, in mancanza, gli estremi della violazione stessa debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di 90 giorni e a quelli residenti all’estero entro il termine di 360 giorni dall’accertamento.
Entro il termine di 30 giorni dalla data della contestazione o notificazione della violazione, gli interessati possono far pervenire all’autorità competente scritti difensivi e documenti e possono chiedere di essere sentiti dalla medesima autorità. Inoltre, dal momento che la comunicazione del titolare effettivo al registro è resa mediante autodichiarazione da parte dell’amministratore o del fiduciario, trovano applicazione le norme penali e quelle dettate dalle leggi speciali in materia, che puniscono chiunque rilasci dichiarazioni mendaci, formi atti falsi o ne faccia uso nei casi previsti dalla legge. La sanzione ordinariamente prevista dal Codice penale è aumentata da un terzo alla metà. Sotto il profilo penalistico, nella individuazione della condotta materiale, occorre tenere presente che l’esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso. Altre specifiche sanzioni sono previste dal Dlgs 231/2007 (antiriciclaggio), che punisce con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 10mila a 30mila euro, non solo chi falsifica i dati e le informazioni relative al titolare effettivo ma anche chi li utilizza.
In questa prospettiva, si potrebbe configurare una ipotesi di concorso nel reato nell’ipotesi di invio di false notizie al registro da parte di chi vi è tenuto e che ha egli stesso contribuito a falsificare.
Inoltre, si specifica che l’inerzia o il rifiuto ingiustificati del socio nel fornire agli amministratori le informazioni per l’individuazione del titolare effettivo ovvero l’indicazione di informazioni palesemente fraudolente, rendono inesercitabile il diritto di voto e comportano l’impugnabilità delle deliberazioni eventualmente assunte con il suo voto determinante.