Con la risposta all’interpello 956-869/2023 (non ancora pubblicata), l’AdE ha concluso per la non applicabilità dell’esenzione di cui all’articolo 10-bis del decreto Ristori del contributo relativo all’esonero parziale dal versamento dei contributi Inps previsto dall’articolo 27 del Dl 104/2020 (decreto “agosto”), c.d. “decontribuzione Sud”.
L’articolo 27 del decreto agosto ha introdotto un esonero dal versamento del 30% dei contributi previdenziali al fine di contenere gli effetti straordinari sull’occupazione relativi al periodo di emergenza epidemiologica Covid-19 in aree caratterizzate da grave situazione di disagio socioeconomico e di garantire la tutela dei livelli occupazionali. Tale esonero era stato poi esteso agli anni/esercizi 2021 e 2022 dalla legge di Bilancio 2021.
Le imprese che hanno inteso beneficiare di tale esonero hanno, generalmente, contabilizzato i contributi previdenziali direttamente al netto dell’esonero previsto dalle norme richiamate, con la conseguenza che lo stesso è stato attratto a tassazione sia ai fini Ires che Irap; cionondimeno, l’articolo 10-bis del decreto Ristori ha introdotto una misura generale di detassazione dei contributi, indennità e di ogni altra misura a favore delle imprese relativi all’emergenza Covid-19, confermata anche dall’AdE con le risposte agli interpelli 618 e 748 del 2021. Tuttavia, la direzione Centrale, con la risposta in commento, ha ritenuto non applicabile l’esenzione alla decontribuzione Sud sull’assunto che la stessa non possa essere qualificata come un “contributo” quanto, piuttosto, come una riduzione di aliquota, in palese contraddizione con le risposte ad interpello sopra richiamate.