Notizia

Il socio amministratore può votare per la determinazione dei suoi compensi

Pubblicato il 11 ottobre 2023 Il Sole 24 Ore; Eurocoference; Eutekne; Seac;

Il Tribunale di Roma, nella sentenza n. 3757/2023, ha stabilito che, nel contesto di una decisione societaria, il conflitto di interessi consiste, in via generale, in una contrapposizione tra l’interesse particolare di uno dei soci e l’interesse della società. Non rileva, quindi, ai fini dell’impugnazione di una delibera assembleare, il caso in cui la decisione consenta a un socio di conseguire un interesse personale ulteriore e diverso rispetto all’interesse della società senza, tuttavia, procurare a essa un pregiudizio neppure potenziale.
Infatti, l’invalidità dell’atto è subordinata non solo al fatto che il voto determinante per il raggiungimento della maggioranza necessaria per l’approvazione della delibera sia espressione del soggetto in capo al quale si configura una situazione di conflitto d’interessi, ma anche alla condizione che tale delibera possa recare alla società un danno, seppur in via solo potenziale.
Non è, allora, annullabile per conflitto d’interessi la deliberazione determinativa del compenso dell’amministratore per il mero fatto che essa sia stata adottata con il voto determinante espresso dallo stesso amministratore che abbia preso parte all’assemblea in veste di socio, se non ne risulti altresì pregiudicato l’interesse sociale. Tale delibera pregiudica l’interesse sociale se il compenso è fissato in misura irragionevole alla luce del fatturato e della dimensione economica e finanziaria dell’impresa, da rapportare all’impegno chiesto per la sua gestione (cfr. Cass. 3 dicembre 2008 n. 28748).

Prossime scadenze

Calendario
Scadenza del 16 giugno 2025
Mod. 730/2025

Per le dichiarazioni presentate al CAF / professionista abilitato entro il 31.5:consegna al dipendente / pensionato / collaboratore del mod. 730 e del prospetto di liquidazione mod. 730-3;invio telema...

Scadenza del 16 giugno 2025
Iva Liquidazione mensile

Liquidazione IVA riferita al mese di maggio e versamento dell’imposta dovuta. 

Scadenza del 16 giugno 2025
Irpef Ritenute alla fonte su redditi di lavoro dipendente e assimilati

Versamento delle ritenute operate a maggio relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi – codice tributo 1001). 

Scadenza del 16 giugno 2025
Irpef Ritenute alla fonte su redditi di lavoro autonomo

Versamento delle ritenute operate a maggio per redditi di lavoro autonomo (codice tributo 1040).