Stanno giungendo ai contribuenti le lettere di compliance emesse sulla base dell’incrocio dei dati con le comunicazioni ex art. 22 comma 5 del DL 124/2019. L’Erario, grazie a ciò, conosce l’ammontare degli incassi telematici giornalieri e li può confrontare con i corrispettivi telematici.
Dalle lettere di compliance emergono indicazioni molto utili per il ravvedimento operoso:
- implicitamente si specifica che il contribuente può ravvedersi ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. 472/97, salvo abbia ricevuto un verbale entro il 31 ottobre 2023, nel qual caso opera l’art. 4 del DL 131/2023;
- ai fini del computo della sanzione sull’omessa/infedele trasmissione telematica dei corrispettivi, rimane il minimo di 500 euro per ogni violazione;
- non è necessario trasmettere ora i corrispettivi omessi o trasmessi in modo infedele (cosa che sarebbe comunque difficile da attuare);
- bisogna pagare anche la sanzione fissa di 500 euro ridotta per la infedele comunicazione della liquidazione periodica;
- la sanzione dell’art. 5 comma 4 da infedele dichiarazione IVA assorbe quella sui versamenti.