Le novità apportate dall'art. 8 del DL 73/2022 (conv. L. 122/2022) alla disciplina della correzione degli errori contabili, con il conseguente riconoscimento fi scale del comportamento contabile adottato, determinano, ad avviso dell'Autore, il venir meno dell'infedeltà dichiarativa, con la conseguente inapplicabilità delle connesse sanzioni.
Fermo restando che, per definire l'ambito oggettivo di applicazione della nuova disciplina, occorre fare riferimento alla definizione di errore contenuta nei principi contabili e che lo IAS 8 include esplicitamente le frodi tra gli errori, avuto riguardo ai soggetti IAS/IFRS si potrebbe ritenere che anche le condotte fraudolente rientrino nell'ambito di applicazione della nuova disciplina.
Tuttavia, ad avviso dell'Autore, il fatto che lo IAS 8 imponga di correggere l'errore non appena se ne viene a conoscenza e che, in caso di frode, sia implicita la consapevolezza nell'intento doloso inducono ad interpretare la norma in senso restrittivo.
Sotto altro profilo, un'interpretazione sistematica ed equitativa della norma dovrebbe far propendere per l'inclusione, nell'ambito di applicazione, degli errori immateriali non commessi intenzionalmente.
A tal fi ne, per dare evidenza di tali componenti reddituali, sul piano probatorio l'Autore ritiene sufficiente qualsiasi indicazione descrittiva puntuale, come la descrizione dei conti.