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Regime del realizzo controllato – indeducibilità delle minusvalenze

Pubblicato il 17 ottobre 2023 Il Sole 24 Ore; Eurocoference; Eutekne; Seac;

Secondo la ris. Agenzia delle Entrate 16.10.2023 n. 56, è possibile applicare il regime del c.d. "realizzo controllato" ex art. 177 co. 2-bis del TUIR in caso di conferimento di partecipazioni detenute in parte in piena proprietà e in parte in nuda proprietà.
Inoltre, considerato che nel caso di specie si intende effettuare un conferimento a un importo inferiore al costo fiscale della partecipazione conferita, si precisa che:
  • tale circostanza non determina l'applicazione delle regole di individuazione del reddito previste dall'art. 9 del TUIR per il soggetto conferente;
  • per il conferente si produce l'effetto della non deducibilità della minusvalenza conseguita.
In altri termini, la differenza (negativa) tra il minor valore della partecipazione ricevuta dal conferente, successivamente all'operazione di conferimento, rispetto al valore fiscale della partecipazione conferita, comporta comunque l'applicazione dei co. 2 e 2-bis dell'art. 177 del TUIR, ma non consente al conferente di dedurre la minusvalenza.

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