Per la stima della rendita catastale degli immobili censiti nei gruppi D ed E (immobili a destinazione speciale e particolare), l'art. 1 co. 21 della L. 208/2015 prevede che:
- si tenga conto del suolo, delle costruzioni e degli ulteriori elementi strutturalmente connessi agli immobili;
- non vadano valorizzate le componenti impiantistiche funzionali al processo produttivo svolto nell'immobile.
Con la circ. 16.10.2023 n. 28, l'Agenzia delle Entrate ha affermato che, ai fini della determinazione della rendita catastale delle centrali eoliche, non va considerata la torre eolica, in quanto componente funzionale al processo produttivo (non rilevando che detto elemento sia infisso al suolo).
Con tale documento di prassi, l'Amministrazione finanziaria:
- ha recepito la posizione consolidata della Corte di Cassazione (si vedano, tra le altre, Cass. 10.5.2023 n. 12482 e Cass. 6.3.2023 n. 6685);
- ha mutato, di conseguenza, il proprio precedente orientamento (espresso con le circolari Agenzia delle Entrate 1.2.2016 n. 2 e 13.6.2016 n. 27).