La Cassazione Civile Sezione Lavoro, con sentenza 21 luglio 2023, n. 21934, ha stabilito che anche nelle ipotesi in cui il contratto collettivo si limiti a fissare un numero medio di turni di disponibilità, la richiesta di un numero di turni tale da determinare un’interferenza con la vita del lavoratore e determinare un pregiudizio del suo diritto al riposo costituisce inadempimento che dà diritto al risarcimento del danno subito e, al di là dello sfociare del pregiudizio (danno-conseguenza) in condizioni di patologia psicofisica, qualora venga in gioco la violazione del diritto al riposo e dunque della personalità del lavoratore, il danno è da considerarsi in re ipsa.