Il Tribunale di Milano, con ordinanza 6.9.2023, ha affermato che la disciplina dettata in materia di responsabilità dei revisori (art. 15 co. 3 del DLgs. 39/2010) presenta profili di illegittimità costituzionale (rispetto agli artt. 3 co. 1 e 24 co. 1 Cost.) nella parte in cui prevede che il termine di prescrizione delle azioni nei confronti di revisori decorre dalla data della relazione di revisione sul bilancio d'esercizio o consolidato emessa al termine dell'attività di revisione cui si riferisce l'azione di risarcimento.
Ed infatti:
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senza alcuna giustificazione si differenzia rispetto alle norme previste con riferimento ai diritti risarcitori dei danneggiati da amministratori e sindaci, dove il termine di prescrizione decorre dal momento della conoscenza del danno, escludendosi il computo a fini prescrizionali di un periodo di tempo in cui il diritto risarcitorio non è ancora sorto in capo ai danneggiati o comunque non è loro imputabile alcuna inerzia;
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si concretizza una vera e propria contraddizione in termini, perché il termine prescrizionale decorre anche quando il danneggiato non è ancora titolare del diritto risarcitorio (perché il diritto non è ancora sorto) o quando non può essere solerte nell'esercizio di quel diritto (perché non può essere a conoscenza del danno che ha subìto).
Per tale via, infine, la disciplina in questione confligge anche con l'art. 24 co. 1 Cost., contribuendo significativamente ad ostacolare, da parte del titolare del diritto risarcitorio, il suo esercizio effettivo.