Per l'individuazione del corretto trattamento fiscale dei piani di stock option che prevedono l'assegnazione di azioni della società a un soggetto che ricopre la carica di amministratore, occorre avere riguardo all'art. 95 co. 5 del TUIR, ai sensi del quale i compensi spettanti agli amministratori sono deducibili secondo il criterio di cassa.
Pertanto, la deduzione dei costi riferibili alla maturazione nel tempo del beneficio, gradualmente rilevati a Conto economico in ciascun periodo di validità del piano, può avvenire esclusivamente nell'esercizio in cui è erogato il compenso in natura.
Secondo gli Autori tale momento deve temporalmente ricondursi all'atto in cui le azioni entrano nella sfera giuridica dell'assegnatario.
Di conseguenza, la società dovrà sterilizzare, mediante variazioni in aumento, i costi rilevati a Conto economico, rinviando la deduzione all'esercizio di effettiva assegnazione delle azioni.