La Cassazione Civile Sezione Lavoro, con sentenza 2 agosto 2023, n. 23547, ha stabilito che ai fini della determinazione dell’indennità in caso di cessazione del rapporto di agenzia per recesso del preponente, ex articolo 1751 cod. civ., nella base di computo vanno ricomprese non soltanto le provvigioni maturate, ma anche quelle percepite come “fisso provvigionale”, atteso che la previsione codicistica fa riferimento, in relazione al profilo del “quantum“, al più ampio concetto di “retribuzioni riscosse” – nel quale va ricompreso il minimo provvigionale garantito -, mirando detta previsione ad indennizzare l’agente per la perdita del contratto e, perciò, dei vantaggi che il contratto stesso gli avrebbe procurato.