L’Inail, con circolare n. 44 del 23 ottobre 2023, ritorna sul tema della prescrizione triennale delle prestazioni, alla luce dell’orientamento della pronuncia della Cassazione a Sezioni Unite n. 11928 del 7 maggio 2019. A tenore dell’art. 111, D.P.R. n. 1124 del 30 giugno 1965, infatti, la prescrizione, nelle ipotesi di cui all’articolo 112, è da considerarsi sospesa durante la liquidazione in via amministrativa dell’indennità. L’art. 112 del D.P.R. citato individua il termine dal quale decorre l’arco temporale di indagine con il verificarsi dell’infortunio, ovvero dell’insorgenza della malattia professionale. La Cassazione a Sezioni Unite ha ribadito come la sospensione del decorso dei termini prescrizionali debba operare per l’intera durata della liquidazione amministrativa della prestazione, e quindi sino all’adozione di un procedimento di accoglimento, ovvero di diniego, da parte dell’Inail