I soggetti IRES che applicano il nuovo Patent box devono prestare attenzione agli effetti dell'agevolazione sulla determinazione degli interessi passivi deducibili.
In base all'art. 96 co. 4 del TUIR, infatti, il ROL deve essere calcolato assumendo i componenti positivi e negativi di reddito nella misura risultante dall'applicazione delle disposizioni volte alla determinazione del reddito d'impresa (c.d. ROL "fiscale"). Tra i componenti negativi di reddito rilevanti ai fini della determinazione del ROL fiscale rientrano anche i costi di ricerca e sviluppo che, per effetto dell'applicazione del nuovo Patent box, sono deducibili nella misura maggiorata del 110% (art. 6 co. 3 delDL 146/2021).
Attenendosi alle norme, sembra possibile sostenere che, ai fini della determinazione del ROL fiscale, i costi di ricerca e sviluppo rilevanti (anche) ai fini del nuovo Patent box debbano essere computati nella misura aumentata della maggiorazione del 110%.