Il 31.10.2023 scade il termine per trasmettere in via telematica all'Agenzia delle Entrate le Certificazioni Uniche 2023, relative al periodo d'imposta 2022, contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione precompilata, ad esempio quelle riguardanti:
- i redditi di lavoro autonomo derivanti dall'esercizio abituale di arti o professioni, comprese quelle relative ai "contribuenti forfettari" (ex L. 190/2014) o ai c.d. "contribuenti minimi" (ex art. 27 del DL 98/2011);
- le provvigioni.
Per ogni certificazione omessa, tardiva o errata si applica la sanzione di 100,00 euro, senza possibilità di applicare il "cumulo giuridico" di cui all'art. 12 del DLgs. 472/97, con un massimo di 50.000,00 euro.
Se la certificazione errata è correttamente trasmessa entro 60 giorni dalla scadenza del termine, la sanzione è ridotta a un terzo, con un massimo di 20.000,00 euro.
Se la correzione avviene entro 5 giorni dalla scadenza del termine, il dato letterale dell'art. 4 co. 6-quinquies del DPR 322/98 prevede l'esclusione delle sanzioni solo per le Certificazioni Uniche che devono essere trasmesse entro il 16 marzo, e non anche per quelle che scadono entro il 31 ottobre.
Tale discrepanza sembra però non avere alcuna giustificazione e appare essere un mancato coordinamento a seguito delle modifiche apportate dall'art. 1 co. 933 della L. 205/2017.
Privilegiando un'interpretazione di tipo sistematico, sarebbe quindi auspicabile che l'Agenzia delle Entrate riconoscesse espressamente la possibilità di correzione entro 5 giorni senza sanzioni anche per le Certificazioni da inviare entro il 31 ottobre.