Notizia

Certificazioni Uniche con dati non rilevanti per le precompilate - Trasmissione entro il 31.10.2023 - Correzione entro 5 giorni - Regime sanzionatorio

Pubblicato il 30 ottobre 2023 Il Sole 24 Ore; Eurocoference; Eutekne; Seac;

 Il 31.10.2023 scade il termine per trasmettere in via telematica all'Agenzia delle Entrate le Certificazioni Uniche 2023, relative al periodo d'imposta 2022, contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione precompilata, ad esempio quelle riguardanti:
  • i redditi di lavoro autonomo derivanti dall'esercizio abituale di arti o professioni, comprese quelle relative ai "contribuenti forfettari" (ex L. 190/2014) o ai c.d. "contribuenti minimi" (ex art. 27 del DL 98/2011);
  • le provvigioni.
Per ogni certificazione omessa, tardiva o errata si applica la sanzione di 100,00 euro, senza possibilità di applicare il "cumulo giuridico" di cui all'art. 12 del DLgs. 472/97, con un massimo di 50.000,00 euro.
Se la certificazione errata è correttamente trasmessa entro 60 giorni dalla scadenza del termine, la sanzione è ridotta a un terzo, con un massimo di 20.000,00 euro.
Se la correzione avviene entro 5 giorni dalla scadenza del termine, il dato letterale dell'art. 4 co. 6-quinquies del DPR 322/98 prevede l'esclusione delle sanzioni solo per le Certificazioni Uniche che devono essere trasmesse entro il 16 marzo, e non anche per quelle che scadono entro il 31 ottobre.
Tale discrepanza sembra però non avere alcuna giustificazione e appare essere un mancato coordinamento a seguito delle modifiche apportate dall'art. 1 co. 933 della L. 205/2017.
Privilegiando un'interpretazione di tipo sistematico, sarebbe quindi auspicabile che l'Agenzia delle Entrate riconoscesse espressamente la possibilità di correzione entro 5 giorni senza sanzioni anche per le Certificazioni da inviare entro il 31 ottobre.

Prossime scadenze

Calendario
Scadenza del 25 settembre 2025
Iva comunitaria Elenchi intrastat mensili

Presentazione in via telematica degli elenchi riepilogativi delle cessioni di beni / servizi resi, registrati o soggetti a registrazione, relativi a agosto (soggetti mensili).

Scadenza del 30 settembre 2025
Iva Dichiarazione mensile e liquidazione IOSS

Invio telematico della dichiarazione IVA IOSS del mese di agosto relativa alle vendite a distanza di beni importati (in spedizioni di valore intrinseco non superiore a € 150) da parte d...

Scadenza del 30 settembre 2025
Iva Comunicazione liquidazioni periodiche

Invio telematico dei dati delle liquidazioni periodiche IVA relative:ai mesi di aprile / maggio / giugno (soggetti mensili);al secondo trimestre (soggetti trimestrali); utilizzando l’apposi...

Scadenza del 30 settembre 2025
Imposta di bollo trimestrale fatture elettroniche

Versamento dell’imposta di bollo dovuta per le fatture elettroniche senza IVA (ad esempio, esenti / fuori campo IVA) di importo superiore a € 5.000 del primo e/o secondo trimestre...