Lo schema del DLgs. "Adempimenti", attuativo della L. 111/2023, prevede l'introduzione del nuovo co. 3-bis all'art. 35 del DPR 633/72, che regola una particolare procedura cui ricorrere nel caso in cui il contribuente non provveda alla presentazione della comunicazione di variazione dati in ordine al luogo di tenuta e conservazione delle scritture contabili a seguito della cessazione dell'incarico professionale con il depositario.
In caso di inerzia del contribuente, nei successivi sessanta giorni dalla scadenza del termine entro cui lo stesso avrebbe dovuto provvedere all'adempimento, il depositario avvisa il contribuente, mediante PEC o lettera raccomandata con avviso di ricevimento, che comunicherà la cessazione dell'incarico. Effettuata tale comunicazione, il depositario, entro i medesimi sessanta giorni, provvede all'invio di apposita comunicazione all'Agenzia delle Entrate. A decorrere da tale data, il luogo di conservazione si presume coincidente con il domicilio fiscale del contribuente.
Il modello di comunicazione e le modalità di trasmissione telematica della comunicazione dell'ex-depositario dovranno essere definite con un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate, che sarà emanato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto "Adempimenti".