Il 31.10.2023 ricominciano a decorrere i termini di "prima casa" sospesi, da ultimo, dall'1.4.2022 al 30.10.2023. dall'art. 3 co. 10-quinquies del DL 198/2022 come convertito dalla L. 14/2023.
La citata norma ha ulteriormente esteso la sospensione già prevista dall'art. 24 del DL 23/2020, cominciata il 23.2.2020 e finita il 31.3.2022.
La sospensione che, complessivamente, è durata 3 anni, 8 mesi e 9 giorni, riguarda i termini per accedere all'agevolazione prima casa (e all'agevolazione prima casa "under 36 che ad essa rinvia) di cui alla Nota II-bis all'art. 1 della Tariffa, parte I, allegata al DPR 131/86 (che consente di ridurre il prelievo a titolo di IVA o registro all'atto di acquisto dell'abitazione), nonché i termini per l'accesso al credito d'imposta sul riacquisto della prima casa (art. 7 L. 448/98). Si tratta, ad esempio, del termine di 18 mesi per trasferire la residenza o del termine di 1 anno per rivendere la "vecchia" prima casa.
La sospensione comporta che:
- i termini che avrebbero cominciato a decorrere nel periodo di sospensione incominciano a decorrere, dall'inizio, dal 31.10.2023;
- i termini che avevano già cominciato a decorrere, riprendono il decorso da dove si erano sospesi.