Il Comitato triveneto dei Notai, nella massima L.E.17, ha ritenuto l'ammissibilità della scissione di un patrimonio con valore netto contabile negativo, ma con valore effettivo positivo, non solo ove la beneficiaria della scissione sia una società preesistente, ma anche nel caso in cui essa sia una società di nuova costituzione.
La questione, da tempo oggetto di discussione, è stata risolta in questo senso anche dal Consiglio notarile di Milano - ferma restando la necessità, nel caso in cui la "newco" beneficiaria sia una società di capitali, di predisporre una perizia di stima "da conferimento in natura" (ex artt. 2343 o 2465 c.c.) - mentre, a tutt'oggi, il principio contabile OIC 4, relativo agli aspetti contabili delle operazioni di fusione e scissione, limita la fattibilità dell'operazione in esame ai soli casi in cui la beneficiaria sia una società già esistente.
La massima L.E.17 fornisce, inoltre, precisazioni in ordine:
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alle modalità di assegnazione delle partecipazioni della beneficiaria ai soci della scissa; l’unica modalità possibile è quella della “emissione delle nuove partecipazioni che deriveranno dalla determinazione del capitale della beneficiaria”;
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all'iscrizione nel bilancio della beneficiaria neocostituita degli elementi dell'attivo e del passivo del patrimonio scisso; “emergerà sempre un disavanzo da imputare agli elementi dell’attivo e del passivo con conseguente rideterminazione del patrimonio contabile“
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all'ammontare massimo che può assumere il patrimonio netto della beneficiaria "newco". Esso coincide con il valore corrente del patrimonio contabilmente negativo