La Corte di Cassazione, nell'ordinanza 30.10.2023 n. 30089, ha stabilito che:
- la fornitura di merci da parte del socio di una srl, in esclusiva e di lungo corso, accompagnata da una sistematica dilazione di pagamento - abnorme rispetto a quelle mediamente praticate dagli altri fornitori e ai termini d'uso dei pagamenti del settore - può essere idonea ad integrare un finanziamento per il quale si applica al relativo credito di rimborso il regime civilistico della postergazione. Ciò in quanto rientra nella categoria dei finanziamenti effettuati "in qualsiasi forma" (ex art. 2467 c.c.) ogni atto che comporti un'attribuzione patrimoniale accompagnata dall'obbligo della sua futura restituzione. Il non pagare sistematicamente un debito scaduto, o pagarlo con un ritardo abnorme e difforme da ogni prassi commerciale, continuando a beneficiare delle forniture, consente, infatti, al debitore di spostare la liquidità su altri pagamenti o investimenti, così potendo conservare un'operatività che, diversamente, non si avrebbe;
- è corretto desumere una situazione di squilibrio finanziario della società (rilevante ex art. 2467 c.c.) dal suo indice di indebitamento al netto del debito della stessa nei confronti del socio. Nella specie, infatti, tale indice di indebitamento, laddove calcolato al netto del debito nei confronti del socio, ossia trattando tale debito come un versamento in capitale, sarebbe tornato ad essere ottimale secondo le indicazioni fornite dalle scienze aziendalistiche.