L'art. 68 co. 6 del TUIR disciplina l'individuazione del costo di acquisto di una partecipazione detenuta al di fuori del regime d'impresa o, più comunemente, del suo costo fiscalmente riconosciuto. La norma, però, nulla dice circa il pagamento del prezzo del medesimo.
Si ritiene che, ai fini del calcolo del capital gain, non dovrebbe rilevare il fatto che il prezzo della partecipazione non sia stato corrisposto al precedente proprietario. Infatti, la norma sembrerebbe non prevedere alcun riferimento al pagamento del corrispettivo conseguente all'acquisto e, all'interno del TUIR, quando il legislatore ritiene opportuno valorizzare il criterio di cassa anche con riferimento ai costi sostenuti, lo specifica espressamente.
Sul piano sistematico, poi, si rileva che attribuire rilevanza solo al costo della partecipazione effettivamente pagato determinerebbe in capo al cessionario, che va a cedere la partecipazione, la tassazione di una plusvalenza virtuale superiore a quella effettiva.