Ai sensi dell'art. 20 del Ddl. di bilancio 2024, è possibile regolarizzare le scritture contabili di magazzino adeguandole alla situazione di giacenza effettiva.
La disposizione ricalca in gran parte quella prevista dall'art. 7 co. 9-14 della L. 488/99 (legge finanziaria 2000) e, quindi, in attesa di nuovi chiarimenti di fonte ufficiale, si può fare riferimento a quelli resi all’epoca.
In base al testo dell'articolato in discussione in Parlamento, la facoltà sarebbe limitata al periodo d'imposta in corso al 30.9.2023 (2023 per i soggetti "solari") e interesserebbe le sole imprese che redigono il bilancio in base ai principi contabili interni.
Operativamente, l'adeguamento delle esistenze iniziali di magazzino può avvenire tramite:
Si ritiene che l'adeguamento possa riguardare contemporaneamente ipotesi di eliminazione e di iscrizione di esistenze iniziali (in questo senso, cfr. la C.M. 1.6.2000 n. 115/E).
Nel caso di cui al primo punto, occorre versare sia l'IVA, sia un'imposta sostitutiva delle imposte dirette e dell'IRAP, entrambe determinate secondo quanto previsto dalla norma.
La regolarizzazione andrà richiesta e indicata nel modello REDDITI 2024.