Notizia

Adeguamento delle esistenze iniziali di magazzino - Novità del DDL. Di Bilancio 2024

Pubblicato il 13 novembre 2023 Il Sole 24 Ore; Eurocoference; Eutekne; Seac;

Ai sensi dell'art. 20 del Ddl. di bilancio 2024, è possibile regolarizzare le scritture contabili di magazzino adeguandole alla situazione di giacenza effettiva.
La disposizione ricalca in gran parte quella prevista dall'art. 7 co. 9-14 della L. 488/99 (legge finanziaria 2000) e, quindi, in attesa di nuovi chiarimenti di fonte ufficiale, si può fare riferimento a quelli resi all’epoca.
In base al testo dell'articolato in discussione in Parlamento, la facoltà sarebbe limitata al periodo d'imposta in corso al 30.9.2023 (2023 per i soggetti "solari") e interesserebbe le sole imprese che redigono il bilancio in base ai principi contabili interni.
Operativamente, l'adeguamento delle esistenze iniziali di magazzino può avvenire tramite:
  • l'eliminazione delle esistenze iniziali di quantità o valori superiori a quelli effettivi;
  • l'iscrizione delle esistenze iniziali in precedenza omesse.
Si ritiene che l'adeguamento possa riguardare contemporaneamente ipotesi di eliminazione e di iscrizione di esistenze iniziali (in questo senso, cfr. la C.M. 1.6.2000 n. 115/E).
Nel caso di cui al primo punto, occorre versare sia l'IVA, sia un'imposta sostitutiva delle imposte dirette e dell'IRAP, entrambe determinate secondo quanto previsto dalla norma.
La regolarizzazione andrà richiesta e indicata nel modello REDDITI 2024.

Prossime scadenze

Calendario
Scadenza del 16 marzo 2026
Iva Liquidazione mensile e saldo annuale

Liquidazione IVA riferita a febbraio e versamento dell’imposta dovuta;versamento saldo IVA 2025, in un’unica soluzione o in forma rateale. È possibile differire il versamento a...

Scadenza del 16 marzo 2026
Isi e Iva Apparecchi intrattenimento

Versamento dell’ISI (codice tributo 5123) e dell’IVA forfetaria (codice tributo 6729) dovute per il 2026 relativamente agli apparecchi da divertimento ed intrattenimento di cui a...

Scadenza del 16 marzo 2026
Irpef Ritenute alla fonte redditi di lavoro dipendente e assimilati

Versamento delle ritenute operate a febbraio relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi – codice tributo 1001).

Scadenza del 16 marzo 2026
Irpef Ritenute alla fonte redditi di lavoro autonomo

Versamento delle ritenute operate a febbraio per redditi di lavoro autonomo (codice tributo 1040).