Gli oneri sostenuti dalle imprese per omaggi distribuiti ai clienti sono deducibili interamente, ex art. 108 co. 2 del TUIR, se il valore unitario dei beni in omaggio destinati ad uno stesso soggetto non supera 50 euro. Diversamente, sono considerati spese di rappresentanza ex DM 19.11.2008. Per determinare il "valore unitario" dell'omaggio occorre fare riferimento al regalo nel suo complesso (es. cesto natalizio) e non ai singoli beni che lo compongono; rileva inoltre il costo d'acquisto del bene, comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione. Nel caso in cui l'omaggio sia rappresentato da un bene la cui produzione o scambio sia oggetto dell'attività propria d'impresa (beni autoprodotti), rileva il valore di mercato dell'omaggio, determinato ai sensi dell'art. 9 del TUIR. In relazione agli omaggi ai dipendenti, per l'impresa i relativi costi sostenuti sono deducibili ai sensi dell'art. 95 co. 1 del TUIR.