Per le annualità con scadenza successiva al 31.12.2020, non è possibile, secondo la prima giurisprudenza pronunciatasi sul tema, applicare la sospensione degli 85 giorni ex art. 67 co. 1 del DL18/2020 sicchè i termini rimangono quelli "naturali" dell'art. 43 del DPR 600/73 (vedasi la C.G.T. I Torino21.11.2022 n. 890/6/22 e la C.G.T. I Latina 25.10.2023 n. 974/3/23).Secondo la C.G.T. I Prato 31.10.2023 n. 87/2/23, "appare del tutto illogico anche solo ipotizzare che il Legislatore abbia, nel contempo, imposto il rispetto del termine decadenziale in scadenza il 31dicembre 2020, anno di pandemia, e lo abbia, invece, prorogato di 85 giorni per gli accertamenti degli anni successivi, i cui termini di decadenza andavano o andranno a scadere quando l'emergenza è stata ormai superata".