L'art. 3 dello schema di DLgs. di attuazione della riforma fiscale in tema di fiscalità internazionale prevede la sostituzione della lett. a) del co. 4 dell'art. 167 del TUIR, relativo alla disciplina delle CFC.
Per effetto di tale modifica, è considerata "congrua" la tassazione effettiva del soggetto controllato estero in misura almeno pari al 15%, determinata quale rapporto tra la somma delle imposte correnti dovute e delle imposte anticipate e differite iscritte nel bilancio d'esercizio del soggetto controllato estero e l'utile ante imposte risultante da tale bilancio.
A tal fine, è necessario che:
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il bilancio d'esercizio del soggetto controllato estero sia assoggettato a revisione da parte di un soggetto autorizzato all'esercizio dell'attività di revisione nello Stato estero in cui il soggetto controllato è localizzato;
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gli esiti di tale attività di revisione siano utilizzati dal revisore del soggetto controllante italiano ai fini dell’espressione del proprio giudizio sul bilancio, di esercizio o consolidato, di quest'ultimo.
La novità produrrà effetti anche in ordine all'individuazione dei regimi a fiscalità privilegiata rilevanti per la tassazione dei dividendi e la disciplina sulla participation exemption.