Il 28.11.2023 la Fondazione OIC ha pubblicato (e sottoposto a consultazione pubblica fi no all'11.12.2023) una bozza di risposta ad un quesito in merito al nuovo documento OIC 34.
In particolare, è stato chiesto se le modalità di contabilizzazione delle vendite per conto proprio o per conto di terzi previste dall'OIC 34 (§ A.5-A.7) possano essere applicate prima dell'adozione dell'intero principio contabile, prevista per i bilanci relativi agli esercizi aventi inizio a partire dall'1.1.2024 o da data successiva.
Lo standard setter ha osservato che, in linea generale, l'OIC 34 non prevede la possibilità di applicazione anticipata.
Tuttavia, il trasferimento dei rischi e benefici (cui il documento OIC 34 ricollega la rilevazione dei ricavi derivanti dalla vendita di beni) è attualmente previsto dai documenti OIC 15 e OIC 13.
Pertanto, già applicando i principi contabili attualmente vigenti, una società che opera in qualità di intermediario e che non assume alcun rischio e beneficio rilevante non iscrive in bilancio né il ricavo derivante dalla vendita del bene, né il costo di acquisto del bene.
Tale società, come previsto dall'OIC 34 (§ A.5-A.7), deve contabilizzare la prestazione fatta al cliente come se agisse per conto di terzi e, quindi, iscrivere il valore della commissione ad essa spettante, rappresentata dal ricavo derivante dalla vendita del bene al netto dei costi sostenuti per l'acquisto del bene stesso.