In relazione all'indicazione dei dati relativi all'attività da parte dei soggetti in regime forfetario (L.190/2014), la compilazione delle apposite sezioni del quadro RS del modello REDDITI PF 2022 (periodo d’imposta 2021) può essere effettuata entro il 30.11.2024 mediante la presentazione di una dichiarazione integrativa e senza il versamento di sanzioni, per effetto dell'art. 6 del DL 132/2023 convertito.
Con riguardo al periodo d'imposta 2022 (modello REDDITI PF 2023), invece, sono confermati i termini ordinari, per cui il quadro avrebbe dovuto essere compilato e trasmesso entro il 30.11.2023. Eventuali omissioni o errori possono essere sanati presentando una dichiarazione integrativa e versando la sanzione di cui all'art. 8 del DLgs. 471/97, pari a 250,00 euro, ridotta mediante il ravvedimento operoso in funzione della tempestività della regolarizzazione.