L'INPS, con la Circolare n. 111 del 29 dicembre 2023, fornisce le prime indicazioni per la gestione degli adempimenti previdenziali relativi all'esonero contributivo per le assunzioni a tempo determinato e indeterminato e per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato di soggetti beneficiari dell'Assegno di inclusione (ADI) e del Supporto per la formazione e il lavoro (SFL). L'esonero contributivo spetta per le assunzioni effettuate mediante:
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contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, pieno o parziale,
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contratto di apprendistato,
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contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o stagionale, a tempo pieno o parziale
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assunzioni a scopo di somministrazione;
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rapporti di lavoro subordinato instaurati in attuazione del vincolo associativo stretto con una cooperativa di lavoro, ai sensi della Legge n. 142/2001.
Il medesimo esonero è altresì riconosciuto anche per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato.
Non rientra, invece, nell'ambito di applicazione della norma il rapporto di lavoro
In caso di assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, pieno o parziale, compreso il contratto di apprendistato, l'agevolazione è pari, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche,
L’esonero è pari al 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, on esclusione dei premi e contributi dovuti all'Inail, nel limite massimo di importo pari a 8.000 euro annui, riparametrato e applicato su base mensile, per la durata di 12 mesi.
In caso di assunzione effettuata con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o stagionale, pieno o parziale l'esonero è riconosciuto nella misura del 50% dei complessivi contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Inail, nel limite massimo di importo pari a 4.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile, per un periodo massimo di 12 mesi e, comunque, non oltre la durata del rapporto di lavoro.
L'esonero contributivo è riconosciuto esclusivamente al datore di lavoro che inserisce la propria offerta di lavoro nel Sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa (SIISL). L'esonero non spetta ai datori di lavoro che non siano in regola con gli obblighi di assunzione previsti per il collocamento obbligatorio (art. 3, Legge n. 68/1999) fatta salva l'ipotesi di assunzione di beneficiario dell'ADI o del SFL iscritto nelle liste di collocamento dei lavoratori disabili. La fruizione dell'esonero in argomento è subordinata al rispetto dei principi generali indicati nell'art. 31 del D.Lgs n. 150/2015 e delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro e dell'assicurazione obbligatoria dei lavoratori. L'efficacia dell'esonero contributivo è in