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Mancato raggiungimento della percentuale richiesta per il SAL

Pubblicato il 22 gennaio 2024 Il Sole 24 Ore; Eurocoference; Seac; Eutekne;

Per gli interventi agevolati con superbonus di cui all'art. 119 del DL 34/2020, il successivo art. 121comma 1-bis stabilisce che lo stato di avanzamento dei lavori (SAL) per cui è esercitata l'opzione per la cessione del credito o lo "sconto in fattura" si deve riferire ad almeno il 30% dell'intervento complessivo.
Come precisato dall'Agenzia delle Entrate, per gli interventi agevolati con il superbonus, il beneficiario può esercitare l'opzione ex art. 121 del DL 34/2020 solo per l'importo delle spese sostenute nell'anno di imposta in cui il SAL è emesso (risposta a interpello Agenzia delle Entrate 31.1.2022 n. 56, risposta a interpello DRE Veneto 25.6.2021 n. 907-1595/2021 e circ. Agenzia delle Entrate 23.6.2022 n. 23, § 5.2).
Al ricorrere di tutte le altre condizioni necessarie affinché possa competere la super detrazione, quindi, nell'ipotesi siano state sostenute spese relative agli interventi superbonus nel corso del 2023 e soltanto nel corso del 2024 venga emesso un SAL, il beneficiario può soltanto fruire del superbonus nella dichiarazione da presentare nel 2024 (relativa al periodo d'imposta 2023) ed, eventualmente, nei periodi di imposta successivi optare per la cessione del credito corrispondente alle rate "residue" di detrazione non fruite.

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