Secondo il nuovo art. 89 co. 2 lett. a) del TUIR, l'esclusione dei dividendi dal reddito d'impresa nel limite del 5% è condizionata alla circostanza per cui vi sia una partecipazione diretta nel capitale dell'emittente non inferiore al 5% o di valore fiscale non inferiore a 500.000,00 euro; ai fini della determinazione della soglia del 5%, si considerano anche le partecipazioni detenute indirettamente all'interno dello stesso gruppo.
Le partecipazioni indirette dovrebbero rilevare, in base al tenore letterale della norma, solo ai fini del computo della prima soglia; diversamente, ai fini del computo della seconda (il valore fiscale della partecipazione), si dovrebbe avere riguardo al solo valore della partecipazione diretta: se questo è inferiore a 500.000,00 euro, i dividendi dovrebbero essere integralmente imponibili anche se, considerando il valore della partecipazione che la partecipata indiretta detiene nell'emittente, la soglia viene superata.