Notizia

Esonero dal visto di conformità ai fini del rimborso o della compensazione del credito Iva – Novità D.Lgs. 1/2024

Pubblicato il 22 gennaio 2024 Il Sole 24 Ore; Eurocoference; Seac; Eutekne;

L'art. 14 del DLgs. 1/2024 prevede l'innalzamento del limite al di sotto del quale i soggetti che conseguono un determinato punteggio negli indici sintetici di affidabilità fiscale sono esonerati dall'apposizione del visto di conformità.
Per quanto concerne i crediti IVA chiesti a rimborso o utilizzati in compensazione "orizzontale" nel modello F24, il limite per l'esonero dall'apposizione del visto di conformità sarà innalzato da 50.000 euro a 70.000 euro annui.
Nonostante il DLgs. 1/2024 sia entrato in vigore il 13.1.2024, l'operatività della soglia più elevata è da ritenersi subordinata all'emanazione di un nuovo provvedimento attuativo dell'Agenzia delle Entrate che definisca i livelli di affidabilità fiscale applicabili.
Per l'utilizzo del credito IVA relativo al 2023 (così come per i crediti IVA dei primi tre trimestri del 2024) appare ancora valido il limite di 50.000 euro indicato dal provv. Agenzia delle Entrate 27.4.2023 n. 140005, riferito al periodo d'imposta in corso al 31.12.2022.
Tra l'altro, tale provvedimento risulta espressamente menzionato nelle istruzioni al modello IVA 2024 (approvate dopo l'entrata in vigore del DLgs. 1/2024), le quali continuano a far riferimento alla soglia di 50.000 euro.

Prossime scadenze

Calendario
Scadenza del 09 febbraio 2026
Bonus pubblicità 2025

Invio telematico all’Agenzia delle Entrate della “Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati”, riferita agli investimenti pubblicitari effettuati nel 2...

Scadenza del 16 febbraio 2026
Iva Liquidazione mensile e trimestrale “speciale”

Liquidazione IVA riferita a gennaio e versamento dell’imposta dovuta;liquidazione IVA riferita al quarto trimestre 2025 da parte dei contribuenti  “speciali” e versamento d...

Scadenza del 16 febbraio 2026
Irpef Ritenute alla fonte redditi di lavoro dipendente e assimilati

Versamento delle ritenute operate a gennaio relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi – codice tributo 1001).

Scadenza del 16 febbraio 2026
Irpef Ritenute alla fonte redditi di lavoro autonomo

Versamento delle ritenute operate a gennaio per redditi di lavoro autonomo (codice tributo 1040).