Nel modificare i criteri di individuazione della residenza fiscale delle persone fisiche di cui all'art. 2 co. 2 del TUIR (ora rappresentati dal luogo di residenza civilistica, dal domicilio, dalla presenza fisica e, salvo prova contraria, dall'iscrizione anagrafi ca), l'art. 1 del DLgs. 209/2023 introduce una definizione ad hoc di "domicilio" intendendosi, a questi specifici fini, "il luogo in cui si sviluppano, in via principale, le relazioni personali e familiari della persona".
Con la modifica normativa in esame, il legislatore ha ritenuto di dare rilievo, ai fini dell'individuazione della residenza fiscale, agli interessi di carattere personale e familiare e non a quelli di carattere patrimoniale.
Gli interessi economici assumono però rilevanza per la valutazione del centro di interessi vitali, criterio che l'art. 4, paragrafo 2 del Modello OCSE assume tra quelli per la risoluzione dei conflitti di residenza (c.d. tie breaker rules).