Per i ricorsi notificati dal 4.1.2024 opera l'abrogazione del reclamo/mediazione (comunicato del MEF del 22.1.2024).
Quindi, la fase intermedia di interlocuzione con l'Amministrazione finanziaria viene meno per gli atti impositivi di valore non superiore a 50.000,00 euro e per il diniego all'istanza di rimborso ove la richiesta del contribuente, del pari, non fosse superiore a 50.000,00 euro.
Lo stesso dicasi per gli atti parzialmente o totalmente automatizzati che non sono neanche oggetto di contraddittorio preventivo ex art. 6-bis della L. 212/2000 avverso i quali, salvo proposizione della nuova autotutela, l'atto dovrà essere immediatamente impugnato.
Questo vale anche, ad esempio, per la cartella esattoriale da liquidazione o controllo formale della dichiarazione.
Considerato che la nuova autotutela (obbligatoria o facoltativa ex artt. 10-quater e 10-quinquies della L. 212/2000) non sospende i termini per il ricorso, il contribuente potrebbe comunque optare per l'impugnazione dell'atto.
Di fatto, l'abrogazione del reclamo/mediazione, quindi, comporta l'eliminazione di un filtro preventivo con l'Amministrazione, soprattutto nelle ipotesi predette.