L'art. 6-bis della L. 212/2000, introdotto dal DLgs. 219/2023 e formalmente in vigore dal 18.1.2024, prevede (con l'eccezione degli atti automatizzati e liquidatori) che, per qualsiasi imposta e per qualsiasi fattispecie, l'emissione dell'atto debba essere preceduta da un confronto tra le parti. L'ente impositore deve comunicare al contribuente uno schema di provvedimento e dare al medesimo almeno sessanta giorni per replicare.
In base alla bozza di decreto delegato in tema di accertamento, nei casi in cui è ammesso l'accertamento con adesione lo schema di provvedimento conterrà anche l'invito al contribuente a presentare istanza di adesione.
In questo modo, il contribuente potrà, nell'immediato, scegliere se optare per le deduzioni difensive o se presentare subito domanda di adesione (viene a questo fine modificato, sotto vari punti, il DLgs. 218/97).