L'Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello 26.1.2024 n. 20, ha fornito chiarimenti in merito all'addebito in rivalsa dell'IVA oggetto di accertamento nei confronti di un soggetto che sconta dei limiti alla detrazione per effetto dell'applicazione del pro-rata.
Nei suddetti casi, per il cessionario/committente il diritto alla detrazione dell'imposta potrà essere esercitato alle condizioni esistenti al momento di effettuazione delle operazioni originarie, ossia applicando all'IVA addebitata in rivalsa il pro-rata di indetraibilità relativo al periodo d'imposta oggetto dell'accertamento in capo al cedente/prestatore.
Non può essere fatta valere, invece, la percentuale di detrazione applicabile nel periodo d'imposta in cui viene corrisposta al fornitore l'IVA addebitata in rivalsa ai sensi dell'art. 60 co. 7 del DPR 633/72.
Secondo l'Amministrazione finanziaria, il recupero della quota parte di IVA detraibile, da parte del cessionario/committente, non può avvenire in sede di dichiarazione annuale, recuperando quanto già versato a seguito dell'errata applicazione del reverse charge. L'importo potrà essere chiesto a rimborso ex art. 30-ter co. 1 del DPR 633/72, presentando domanda entro due anni dal momento in cui si è perfezionata la definizione degli avvisi di accertamento da parte del cedente/prestatore, da cui consegue un versamento dell'IVA non dovuto in capo al cessionario/committente.