L'art. 9 co. 6 del DLgs. 8.1.2024 n. 1 (c.d. DLgs. "Adempimenti") ha modificato l'art. 25-ter co. 2-bis del DPR600/73, in relazione al versamento delle ritenute a titolo d'acconto del 4%, ai fini dell'IRPEF o dell'IRES dovuta dal percipiente, operate dal condominio sui:
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corrispettivi dovuti per prestazioni relative a contratti di appalto di opere o servizi, anche se rese aterzi o nell'interesse di terzi, effettuate nell'esercizio di impresa;
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redditi diversi derivanti da attività commerciale occasionale, ai sensi dell'art. 67 co. 1 lett. i) del TUIR.
Il versamento delle suddette ritenute è effettuato dal condominio quando l'ammontare raggiunga l'importo di 500,00 euro; il versamento deve comunque avvenire entro il 30 giugno e il 20 dicembre di ogni anno, anche qualora non sia stato raggiunto tale importo. Per effetto delle modifiche apportate dal DLgs. 1/2024:
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il versamento cumulativo delle ritenute operate, anche se non si raggiunge il previsto importo di500,00 euro, deve comunque avvenire entro il 16 giugno (invece del 30 giugno) e il 16 dicembre (invece del 20 dicembre);
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le ritenute operate nel mese di dicembre devono comunque essere versate entro il 16 gennaio.
Le novità sono entrate in vigore il 13.1.2024, quindi sembrerebbero già applicabili alle ritenute operate nel mese di dicembre 2023, che avrebbero quindi dovuto essere versate entro il 16.1.2024. Tale conclusione non sembra però sostenibile sulla base di quanto stabilito dall'art. 3 co. 2 della L.212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente), secondo cui "In ogni caso, le disposizioni tributarie non possono prevedere adempimenti a carico dei contribuenti la cui scadenza sia fissata anteriormente al sessantesimo giorno dalla data della loro entrata in vigore", con la conseguenza che
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il versamento entro il 16 gennaio delle ritenute operate nel mese di dicembre potrà applicarsi a partire da quelle operate nel mese di dicembre 2024, con scadenza il 16.1.2025;
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le ritenute operate nel mese di dicembre 2023 dovranno essere versate cumulativamente con quelle dei mesi successivi, al più tardi, entro il nuovo termine del 16.6.2024.