Ai sensi dell'art. 1 co. 65-69 della L. 197/2022 (legge di bilancio 2023) e del provv. Agenzia delle Entrate 22.3.2023 n. 89458, le imprese operanti nei settori del commercio di prodotti di consumo al dettaglio (definiti dalla norma) possono, per gli anni dal 2023 al 2027, aumentare fino al 6% gli ammortamenti dei fabbricati strumentali. La maggiorazione è deducibile se e nella misura in cui risulti imputata al Conto economico relativo all'esercizio di competenza (ex art. 109 co. 4, primo periodo, del TUIR). In altri termini, l'incremento dell'ammortamento in oggetto non consente di derogare al principio di previa imputazione a Conto economico. Pertanto, ove, fino all'esercizio 2022, la quota di ammortamento contabile sia stata, come probabile, costante e inferiore al 6% (di solito, 3%), nell'esercizio di prima applicazione della disposizione agevolativa (di regola, il 2023) occorre modificare il piano di ammortamento civilistico, come espressamente richiesto, del resto, dal § 4.2 del provv. 89458/2023.